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Sezione "Ugo Preti" -  Alba (CN)

 

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Sezione “Ugo Preti” Alba

Sede: Via Ognissanti 30 12051 Alba

 

 

REGOLAMENTO INTERNO DELLA SEZIONE  “UGO PRETI”  DI ALBA

 

 

DISPOSIZIONI GENERALI

 

 

Art. 1 - COSTITUZIONE E SCOPI

La Sezione A.R.I. “Ugo Preti” di Alba fu costituita il 16 Novembre 1991 in base agli articoli 50 e 52 dello Statuto Sociale A.R.I. approvato con D.P.R. 24 Novembre 1977, n. 1105 e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di Attuazione dello Statuto e del Regolamento del Comitato Regionale, la Sezione ha lo scopo di cooperare con la Sede centrale ed il Comitato Regionale per il maggior sviluppo dell'Associazione e per il miglior conseguimento degli scopi di cui all' Art.3 dello Statuto Sociale.

 

Art. 2 – COMPETENZE

Ai fini dei contatti con le Autorità locali e per le attività varie, la Sezione A.R.I. costituita nel capoluogo di provincia ha competenza territoriale provinciale, esclusi i Comuni dove sono gia' costituite altre Sezioni e salvo diversi accordi.

 

Art. 3 – PATRIMONIO

Il Patrimonio della sezione e' costituito:

a) dalla biblioteca;

b) da donazioni, lasciti e versamenti straordinari eventualmente effettuati da soci o da terzi (siano quest'ultimi persone fisiche o giuridiche);

c) da materiale, apparecchiature radioelettriche e strumentazioni   varie;

d) da beni mobili, arredi e cancelleria;

e) da beni immobili;

f) da tutto ciò che non previsto espressamente alle lettere c),d),e), risulta da libro inventario.

Le eventuali eccedenze attive della gestione annuale possono essere destinate dall' Assemblea Ordinaria alla costituzione o all' accrescimento di un fondo di riserva.

 

Art. 4 - AMMISSIONE E QUOTA

Per ottenere l'ammissione a Socio devono essere esperite le formalità di cui all' Art. 9 dello Statuto A.R.I.. la domanda deve essere accompagnata dal versamento alla Segreteria Generale della quota sociale annualmente fissata e resa nota entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il versamento della quota Sociale annua deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno recedente.

A partire da tale data e fino alla data dell'avvenuto pagamento al Socio non in regola verranno  sospesi  tutti  i  diritti  sociali, così come previsto dal Regolamento di Attuazione dello statuto. I Soci juniores sono tenuti al pagamento di metà della quota associativa stabilita per i Soci Effettivi; i Soci Onorari sono esenti dal pagamento della quota associativa.

 

Art. 5 - DIRITTI DEI SOCI   

I Soci della sezione A.R.I. in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto:

a) - A prendere parte alle votazioni, sia nelle Assemblee di Sezione che nei referendum (solo Soci effettivi);

b) - a ricevere eventuali pubblicazioni di Sezione;

c) - a servirsi della biblioteca di Sezione secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;

d) - a usufruire del servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell' A.R.I.;

e) - ad utilizzare il materiale, le apparecchiature  radioelettriche e le strumentazioni varie di  proprietà della sezione

       secondo le disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di Sezione;

f) - a prendere parte alle attività della Sezione;

g) - di proporre reclamo attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione contro l'ammissione di un Socio o contro la

      permanenza nell'associazione di una persona che si ritenga priva dei requisiti necessari o compia atti

      incompatibili con i fini perseguiti dall'A.R.I..

 

Art. 6 - RECESSO ED ESCLUSIONE

Il Recesso e l'esclusione del Socio avvengono ai sensi dell'Art. 12 lettera a) e b) dello Statuto A.R.I. e comportano automaticamente il recesso e l'esclusione anche dalla Sezione A.R.I. di appartenenza.

ORDINAMENTO

 

TITOLO I - ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 7 - ORGANI

Sono organi della sezione:

a) - l'Assemblea della Sezione;

b) - il Consiglio Direttivo;

c) - il Collegio Sindacale.

 

CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI

 

Art. 8 – COMPOSIZIONE

Le Assemblee sono Ordinarie e Straordinarie.

Sono composte da tutti i Soci effettivi A.R.I. iscritti alla Sezione in regola con il pagamento della quota associativa annua e che abbiano il godimento di tutti i diritti di cui al precedente art.5.

 

Art. 9 - ASSEMBLEA ORDINARIA

 L'Assemblea Ordinaria e' convocata una volta all'anno  e normalmente entro  il 30 aprile, ma non oltre il 30 giugno.

 

Art. 10 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria e' convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il Collegio  Sindacale lo ritengano opportuno, o quando ne sia fatta motivata richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci effettivi iscritti alla Sezione ed in regola con il pagamento delle quote associative ed in pieno godimento di tutti i diritti di cui all'art. 5. In tal caso il Consiglio Direttivo deve provvedere alla spedizione delle convocazioni entro e non oltre un mese dalla richiesta.

 

Art. 11 - FORMALITÀ PER LA CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo stabilisce di volta in volta il giorno, l'ora ed il luogo dell'Assemblea Ordinaria o Straordinaria, nonché il relativo Ordine del Giorno. Provvede altresì a rendere note tali indicazioni ai Soci mediante lettera di convocazione da inviarsi per posta, a mezzo lettera semplice, almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea stessa.

 

Art. 12 - COMPETENZA DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

All'Assemblea Ordinaria dei Soci devono essere sottoposti:

  a) la relazione del Consiglio Direttivo sull' andamento economico e sul funzionamento della Sezione;

  b) il rendiconto consuntivo dell' esercizio decorso ed il preventivo dell'esercizio dell'anno corrente. Agli effetti

      contabili l'esercizio iniziera' il primo gennaio e terminerà il 31 dicembre. Dai bilanci deve risultare con

      chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della Sezione;

  c) la relazione del Collegio Sindacale sull'andamento della gestione contabile;

  d) gli argomenti eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo sia dal Collegio Sindacale.

L'Assemblea nomina tra i Soci il rappresentante di Sezione che affiancherà il Presidente in seno al Comitato Regionale.

 

CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 13 – COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Sezione e' composto di cinque membri effettivi eletti per referendum segreto, personale e diretto fra i Soci effettivi in regola con il pagamento della quota sociale ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali.

Il Consiglio Direttivo a sua volta elegge fra i suoi componenti:

 a) - il Presidente;

 b) - un Vice Presidente;

 c) - un Segretario - Cassiere;

 

Art. 14 – ELEZIONE

Per l'elezione del Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale provvede ad inviare a mezzo lettera semplice, a ciascun Socio:

a) - l'elenco dei Soci che godono dei diritti sociali;

b) - la scheda di votazione;

c) - l'elenco dei candidati ove ve ne siano

d) - una busta preindirizzata per la restituzione della scheda;

Le candidature dovranno essere presentate al Collegio Sindacale per iscritto dagli interessati entro il termine stabilito dal Collegio Sindacale stesso ;  L'assemblea  Straordinaria prevede le modalità operative per le elezioni.

 

Art. 15 – CONVOCAZIONE

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno ogni 60 giorni.

La data e l'ora della convocazione, nonché l'Ordine del Giorno della riunione devono essere resi noti almeno sette giorni prima mediante avviso scritto e mediante avviso affisso in bacheca. Lo stesso avviso deve essere inviato al Collegio Sindacale che ha facoltà di partecipare alla riunioni senza diritto di voto. In casi di urgenza il Presidente del Consiglio Direttivo può convocare telefonicamente i Consiglieri ed i Sindaci, con un preavviso di almeno 24 ore. Tutti i Soci possono assistere, come uditori, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza aver diritto di parola o di voto. I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica per un periodo non superiore a due anni e possono essere rieletti.

 

Art. 16 – POTERI

Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto A.R.I. non sia di esclusiva competenza dell' Assemblea dei Soci. In particolare il Consiglio Direttivo da parere sull' ammissione degli aspiranti Soci A.R.I. la cui domanda di ammissione dovrà essere affissa nella bacheca della Sezione per 15 giorni per permettere ai Soci di esprimere eventuali osservazioni.

 

Art.17 - VALIDITÀ DELLE ADUNANZE

Per la validità delle adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno tre membri; nessuna adunanza sarà tuttavia valida se non sarà presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con l'assistenza del Segretario. Eccezionalmente, a causa di gravi motivi, l'adunanza potrà essere presediuta dal Consigliere più anziano per età. Le delibere saranno valide se prese a maggioranza dei voti (50%+1); in caso di parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

 

Art. 18 - ASSENZA E VACANZA DEI CONSIGLIERI

In caso di assenza ingiustificata di un Consigliere per tre volte in un anno, il Consiglio Direttivo procede alla   sua sostituzione mediante surroga con il primo dei non eletti. Ciò fino ad un massimo di due Consiglieri, dopo di che si procederà ad indire nuove elezioni per il rinnovo di tutto il Consiglio Direttivo.

 

CAPO III - LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI

 

Art. 19 - LIBRI DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI

Di ogni riunione del Consiglio Direttivo deve essere redatto sintetico verbale nel libro delle adunanze e delle deliberazioni. Ogni deliberazione del Consiglio direttivo, con l'indicazione della data in cui e' stata presa e dei voti favorevoli riportati, e' altresi' iscritta nel suddetto libro a fogli progressivamente numerati, vistati e siglati dal Collegio Sindacale prima dell'uso. Ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal Segretario. Identiche formalità si devono esperire nel libro delle adunanze e delle delibere dell'Assemblea. Copia delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea deve essere affissa all'albo  della Sezione e, ove manchi la sede, portato a conoscenza dei Soci tramite circolare.

 

Art. 20 - LIBRO GIORNALE e LIBRO INVENTARIO

La sezione deve tenere, oltre ai libri di cui sopra al precedente Art. 19:

 a) - libro giornale, con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata ed uscita di denaro, con indicazione

       singola di ogni operazione contabile. A giustificazione delle spese devono essere conservati gli originali dei

       documenti relativi (lettere, telegrammi, fatture, ricevute, note, ecc.), con l'autorizzazione al pagamento firmata

       dal Presidente.

 b) - libro inventario, nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili  ed immobili di proprietà della Sezione.

       Come per i libri Sociali, di cui all'art. 19, il libro giornale e il libro inventario devono essere progressivamente

        numerati, vistati e siglati dal Collegio Sindacale prima dell'uso.

 

Art. 21 - LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI

La Sezione A.R.I. può tenere altri libri sociali quando lo ritiene opportuno per lo svolgimento delle sue attività, con le modalità comuni ai libri sociali obbligatori, gia' viste agli art. 19 e 20.

 

 

CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE

 

Art. 22 – ELEZIONI

Il Consiglio Sindacale e' composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, eletti per referendum fra i Soci effettivi in regola con il pagamento delle quote sociali ed aventi il pieno godimento dei diritti sociali. I Sindaci durano in carica due anni e possono essere rieletti. Le elezioni del Collegio Sindacale avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio Direttivo. E' compito degli stessi curare le elezioni prima della scadenza del mandato.

 

Art. 23 – POTERI

Il Collegio Sindacale esercita il controllo generale sulla amministrazione della Sezione e sulla gestione Sociale, nonché sulle votazioni per referendum. In particolare controlla l'organizzazione del referendum e lo scrutinio dei voti per il quale può farsi assistere da uno o più Soci.

 

Art. 24 - VACANZA DEI SINDACI

In caso di vacanza di un sindaco, i Sindaci rimasti in carica provvedono alla sostituzione nominando il candidato immediatamente successivo nelle graduatorie formatesi al momento dell'elezione dei membri del Collegio Sindacale. Nel caso che due o più soci abbiano lo stesso posto nella suddetta graduatoria, viene nominato il Socio effettivo più anziano di età. In assenza di candidati aventi diritto  alla sostituzione, i Sindaci indicono una Assemblea straordinaria nella quale si procede all'elezione del Sindaco mancante. Il Sindaco cosi' nominato od eletto rimane in carica fino allo scadere del periodo previsto per il Collegio stesso. In caso di vacanza di due Sindaci il Consiglio Direttivo indice nuove elezioni. I nuovi eletti restano anch'essi in carica fino allo scadere del biennio.

 

 

Art. 25 - GRATUITA' DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso spese incontrate per l'esecuzione di eventuali, particolari incarichi debitamente autorizzati dal Consiglio Direttivo. L'importo massimo rimborsabile deve essere stabilito all'atto del conferimento dell'incarico stesso.

 

CAPO V - VOTAZIONI E DELIBERE

 

Art. 26 - VOTAZIONI E DELIBERE

Le votazioni avvengono in Assemblea o per il Referendum.

 

Art. 27 - VOTAZIONI PER IL REFERENDUM E IN ASSEMBLEA

Le votazioni per il referendum sono indette dal Consiglio Direttivo o su voto dell' Assemblea dei Soci; in questo ultimo caso il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di indire il referendum entro trenta giorni dal voto assembleare. Il Consiglio Direttivo all'uopo trasmette a tutti i Soci, aventi il pieno godimento dei diritti sociali e in regola con il pagamento della quota sociale, apposita sotto il controllo dei Sindaci.

a) - le votazioni per il referendum, diretto, segreto, personale, sono indette fra tutti i Soci effettivi in regola con il

       pagamento della quota sociale al momento dell'espressione del voto, e subito prima dell'inizio delle operazioni

       di spoglio, ed aventi il pieno godimento dei diritti di cui all' Art.5 per:

 1) - la nomina dei cinque membri del Consiglio Direttivo e dei tre membri più due supplenti del Collegio

       Sindacale;

 2) - lo scioglimento della Sezione;

 3) - per la revisione e modifica del presente Regolamento;

 4) - per l'adozione di qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per la  Sezione

 b) - tutte le altre delibere non contemplate nel precedente paragrafo possono  essere prese dall'Assemblea dei Soci.

 

Art. 28 - CHIUSURA DELLE VOTAZIONI

Qualora le votazioni per Referendum avvengano a mezzo posta, a mezzo lettera semplice, le stesse non possono chiudersi prima che siano trascorsi 25 giorni dalla data di spedizione dell'ultima scheda. Entro il termine fissato per le votazioni i Soci possono inviare a mezzo posta alla Sezione, la scheda con il loro voto, oppure possono provvedere direttamente alla consegna manuale della stessa nei giorni appositamente indicati dalla Sezione.

 

Art. 29 - SORVEGLIANZA E SCRUTINIO

Per garantire la regolarità del referendum, i Sindaci stabiliscono le modalità di compilazione della scheda, ne dispongono la distribuzione ai Soci, controllano le operazioni di scrutinio assistiti da uno o più Soci effettivi. Di ogni referendum deve essere redatto verbale, firmato dai Sindaci. 

 

Art. 30 - PERCENTUALE VOTANTI E VOTAZIONI

In prima convocazione l'Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria, può deliberare quando sia presente il cinquanta per cento più uno (50%+1) dei Soci Effettivi della Sezione intervenuti all'Assemblea di persona. La stessa percentuale (50%+1) è richiesta per la validità delle deliberazioni.

Qualora tale percentuale non sia raggiunta, si procede alla seconda convocazione che sarà fissata per il giorno successivo. In questo caso, per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei presenti e votanti.

 

Art. 31 - ORGANI DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria designa il Presidente. In essa funge da Segretario il Segretario di Sezione.

 

Art. 32 - VERBALE ASSEMBLEA

Di ogni Assemblea deve essere redatto verbale a cura del Segretario come previsto dall'art. 19 del presente Regolamento. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente dell' Assemblea e dal Segretario.

 

Art. 33 - OBBLIGHI DEL PRESIDENTE

Il nuovo Presidente della Sezione, entro il termine massimo di 15 giorni dal risultato delle elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, deve darne comunicazione alla Sede centrale e al Comitato Regionale, prevedere e disporre per tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.

 

TITOLO II - RAPPRESENTANZA E FIRMA

 

Art. 34 – PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta la Sezione di fronte a terzi ed in giudizio.

Sottoscrive gli atti sociali d'ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario; mantiene i contatti con le Enti locali ivi compresi quelli dipendenti dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di quest'ultimo. Il Presidente rappresenta la Sezione in seno al Comitato Regionale insieme con il rappresentante nominato dall'Assemblea come da art. 12 ultimo comma del presente regolamento.

 

 

Art. 35 - SEGRETARIO CASSIERE

Il Segretario-Cassiere è responsabile dell' amministrazione della sezione, provvede a tutti gli atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal Presidente.

Provvede sulla base delle delibere del Consiglio Direttivo, a quanto occorre all'assemblea dei soci, alla dotazione della Sezione, esercita le funzioni di segretario in seno all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e nel Consiglio Direttivo. E' altresì responsabile della contabilità della sezione, ne risponde al Collegio Sindacale, e sottoscrive gli atti relativi. Può essere delegato alla firma disgiuntamente da quella del Presidente sul conto corrente bancario o postale.

 

Art. 36 - EFFICACIA OBBLIGATORIA

Il presente Regolamento è obbligatorio per tutti gli iscritti: dalla data della loro iscrizione per i nuovi iscritti e dalla data di approvazione per i Soci attuali. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento allo Statuto A.R.I. vigente, al Regolamento di Attuazione, al Regolamento del Comitato Regionale. Del presente Regolamento dovrà esserne data copia a tutti i Soci, nonché a tutti i nuovi iscritti.

 

Art. 37 - SANZIONI DISCIPLINARI

I Soci morosi per un periodo di due anni e coloro che si rendono imputabili di gravi colpe verso la Sezione o verso l'A.R.I. sono deferiti, con delibera del Consiglio Direttivo al Comitato Regionale che, dopo aver sentito gli interessati, ed aver accertato la fondatezza dei fatti loro contestati, può promuovere l'esclusione del Socio dall'A.R.I. presso il Consiglio Direttivo Nazionale. L'eventuale esclusione del Socio comporta la perdita di tutti i diritti sociali di cui all'art. 5.

 

Art. 38 - SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE

In caso di scioglimento della Sezione, i beni risultanti da inventario, ed ogni altra voce attiva verranno devoluti, dopo la loro liquidazione,  dal C.R.P.V.A. ad altre Sezioni A.R.I. presenti sul territorio di sua competenza. In ogni caso non si porta' mai procedere alla divisione dell' attivo fra i Soci.

 


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Ultimo aggiornamento: 12-03-09.