Associazione Radioamatori Italiani
Sezione
“Ugo Preti” Alba
Sede:
Via Ognissanti 30 12051 Alba
REGOLAMENTO INTERNO DELLA SEZIONE “UGO
PRETI” DI ALBA
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 - COSTITUZIONE
E SCOPI
La Sezione A.R.I. “Ugo
Preti” di Alba fu costituita il 16 Novembre 1991 in base agli articoli
50 e 52 dello Statuto Sociale A.R.I. approvato con D.P.R. 24 Novembre
1977, n. 1105 e conformemente a quanto previsto dal Regolamento di
Attuazione dello Statuto e del Regolamento del Comitato Regionale, la
Sezione ha lo scopo di cooperare con la Sede centrale ed il Comitato
Regionale per il maggior sviluppo dell'Associazione e per il miglior
conseguimento degli scopi di cui all' Art.3 dello Statuto Sociale.
Art. 2 – COMPETENZE
Ai fini dei contatti con
le Autorità locali e per le attività varie, la Sezione A.R.I. costituita
nel capoluogo di provincia ha competenza territoriale provinciale,
esclusi i Comuni dove sono gia' costituite altre Sezioni e salvo diversi
accordi.
Art. 3 – PATRIMONIO
Il Patrimonio della
sezione e' costituito:
a) dalla biblioteca;
b) da donazioni, lasciti
e versamenti straordinari eventualmente effettuati da soci o da terzi
(siano quest'ultimi persone fisiche o giuridiche);
c) da materiale,
apparecchiature radioelettriche e strumentazioni varie;
d) da beni mobili,
arredi e cancelleria;
e) da beni immobili;
f) da tutto ciò che non
previsto espressamente alle lettere c),d),e), risulta da libro
inventario.
Le eventuali eccedenze
attive della gestione annuale possono essere destinate dall' Assemblea
Ordinaria alla costituzione o all' accrescimento di un fondo di riserva.
Art. 4 - AMMISSIONE E
QUOTA
Per ottenere
l'ammissione a Socio devono essere esperite le formalità di cui all'
Art. 9 dello Statuto A.R.I.. la domanda deve essere accompagnata dal
versamento alla Segreteria Generale della quota sociale annualmente
fissata e resa nota entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno dal
Consiglio Direttivo Nazionale. Il versamento della quota Sociale annua
deve essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno
recedente.
A partire da tale data e
fino alla data dell'avvenuto pagamento al Socio non in regola verranno
sospesi tutti i diritti sociali, così come previsto dal Regolamento
di Attuazione dello statuto. I Soci juniores sono tenuti al pagamento di
metà della quota associativa stabilita per i Soci Effettivi; i Soci
Onorari sono esenti dal pagamento della quota associativa.
Art. 5 - DIRITTI DEI
SOCI
I Soci della sezione
A.R.I. in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto:
a) - A prendere parte
alle votazioni, sia nelle Assemblee di Sezione che nei referendum (solo
Soci effettivi);
b) - a ricevere
eventuali pubblicazioni di Sezione;
c) - a servirsi della
biblioteca di Sezione secondo le norme stabilite dal Consiglio Direttivo
di Sezione;
d) - a usufruire del
servizio QSL nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo dell' A.R.I.;
e) - ad utilizzare il
materiale, le apparecchiature radioelettriche e le strumentazioni varie
di proprietà della sezione
secondo le
disposizioni e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo di
Sezione;
f) - a prendere parte
alle attività della Sezione;
g) - di proporre reclamo
attraverso il Consiglio Direttivo di Sezione contro l'ammissione di un
Socio o contro la
permanenza
nell'associazione di una persona che si ritenga priva dei requisiti
necessari o compia atti
incompatibili con
i fini perseguiti dall'A.R.I..
Art. 6 - RECESSO ED
ESCLUSIONE
Il Recesso e
l'esclusione del Socio avvengono ai sensi dell'Art. 12 lettera a) e b)
dello Statuto A.R.I. e comportano automaticamente il recesso e
l'esclusione anche dalla Sezione A.R.I. di appartenenza.
ORDINAMENTO
TITOLO I - ORGANI DELLA SEZIONE
Art. 7 - ORGANI
Sono organi della
sezione:
a) - l'Assemblea della
Sezione;
b) - il Consiglio
Direttivo;
c) - il Collegio
Sindacale.
CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI
Art. 8 – COMPOSIZIONE
Le Assemblee sono
Ordinarie e Straordinarie.
Sono composte da tutti i
Soci effettivi A.R.I. iscritti alla Sezione in regola con il pagamento
della quota associativa annua e che abbiano il godimento di tutti i
diritti di cui al precedente art.5.
Art. 9 - ASSEMBLEA
ORDINARIA
L'Assemblea Ordinaria
e' convocata una volta all'anno e normalmente entro il 30 aprile, ma
non oltre il 30 giugno.
Art. 10 - ASSEMBLEA
STRAORDINARIA
L'Assemblea
Straordinaria e' convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo o
il Collegio Sindacale lo ritengano opportuno, o quando ne sia fatta
motivata richiesta scritta da almeno un terzo dei Soci effettivi
iscritti alla Sezione ed in regola con il pagamento delle quote
associative ed in pieno godimento di tutti i diritti di cui all'art. 5.
In tal caso il Consiglio Direttivo deve provvedere alla spedizione delle
convocazioni entro e non oltre un mese dalla richiesta.
Art. 11 - FORMALITÀ
PER LA CONVOCAZIONE
Il Consiglio Direttivo
stabilisce di volta in volta il giorno, l'ora ed il luogo dell'Assemblea
Ordinaria o Straordinaria, nonché il relativo Ordine del Giorno.
Provvede altresì a rendere note tali indicazioni ai Soci mediante
lettera di convocazione da inviarsi per posta, a mezzo lettera semplice,
almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea stessa.
Art. 12 - COMPETENZA
DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
All'Assemblea Ordinaria
dei Soci devono essere sottoposti:
a) la relazione del
Consiglio Direttivo sull' andamento economico e sul funzionamento della
Sezione;
b) il rendiconto
consuntivo dell' esercizio decorso ed il preventivo dell'esercizio
dell'anno corrente. Agli effetti
contabili
l'esercizio iniziera' il primo gennaio e terminerà il 31 dicembre. Dai
bilanci deve risultare con
chiarezza e
precisione la situazione patrimoniale della Sezione;
c) la relazione del
Collegio Sindacale sull'andamento della gestione contabile;
d) gli argomenti
eventualmente proposti sia dal Consiglio Direttivo sia dal Collegio
Sindacale.
L'Assemblea nomina tra i
Soci il rappresentante di Sezione che affiancherà il Presidente in seno
al Comitato Regionale.
CAPO II - CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 13 –
COMPOSIZIONE
Il Consiglio di Sezione
e' composto di cinque membri effettivi eletti per referendum segreto,
personale e diretto fra i Soci effettivi in regola con il pagamento
della quota sociale ed aventi il godimento di tutti i diritti sociali.
Il Consiglio Direttivo a
sua volta elegge fra i suoi componenti:
a) - il Presidente;
b) - un Vice
Presidente;
c) - un Segretario -
Cassiere;
Art. 14 – ELEZIONE
Per l'elezione del
Consiglio Direttivo, il Collegio Sindacale provvede ad inviare a mezzo
lettera semplice, a ciascun Socio:
a) - l'elenco dei Soci
che godono dei diritti sociali;
b) - la scheda di
votazione;
c) - l'elenco dei
candidati ove ve ne siano
d) - una busta
preindirizzata per la restituzione della scheda;
Le candidature dovranno
essere presentate al Collegio Sindacale per iscritto dagli interessati
entro il termine stabilito dal Collegio Sindacale stesso ; L'assemblea
Straordinaria prevede le modalità operative per le elezioni.
Art. 15 –
CONVOCAZIONE
Il Consiglio Direttivo
deve riunirsi almeno ogni 60 giorni.
La data e l'ora della
convocazione, nonché l'Ordine del Giorno della riunione devono essere
resi noti almeno sette giorni prima mediante avviso scritto e mediante
avviso affisso in bacheca. Lo stesso avviso deve essere inviato al
Collegio Sindacale che ha facoltà di partecipare alla riunioni senza
diritto di voto. In casi di urgenza il Presidente del Consiglio
Direttivo può convocare telefonicamente i Consiglieri ed i Sindaci, con
un preavviso di almeno 24 ore. Tutti i Soci possono assistere, come
uditori, alle riunioni del Consiglio Direttivo senza aver diritto di
parola o di voto. I componenti il Consiglio Direttivo durano in carica
per un periodo non superiore a due anni e possono essere rieletti.
Art. 16 – POTERI
Al Consiglio Direttivo
spettano tutti i poteri che per legge o per Statuto A.R.I. non sia di
esclusiva competenza dell' Assemblea dei Soci. In particolare il
Consiglio Direttivo da parere sull' ammissione degli aspiranti Soci
A.R.I. la cui domanda di ammissione dovrà essere affissa nella bacheca
della Sezione per 15 giorni per permettere ai Soci di esprimere
eventuali osservazioni.
Art.17 - VALIDITÀ
DELLE ADUNANZE
Per la validità delle
adunanze del Consiglio Direttivo è richiesta la presenza di almeno tre
membri; nessuna adunanza sarà tuttavia valida se non sarà presieduta dal
Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente, con l'assistenza del
Segretario. Eccezionalmente, a causa di gravi motivi, l'adunanza potrà
essere presediuta dal Consigliere più anziano per età. Le delibere
saranno valide se prese a maggioranza dei voti (50%+1); in caso di
parità prevarrà il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
Art. 18 - ASSENZA E
VACANZA DEI CONSIGLIERI
In caso di assenza
ingiustificata di un Consigliere per tre volte in un anno, il Consiglio
Direttivo procede alla sua sostituzione mediante surroga con il primo
dei non eletti. Ciò fino ad un massimo di due Consiglieri, dopo di che
si procederà ad indire nuove elezioni per il rinnovo di tutto il
Consiglio Direttivo.
CAPO III - LIBRI SOCIALI FACOLTATIVI
Art. 19 - LIBRI DELLE
ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI
Di ogni riunione del
Consiglio Direttivo deve essere redatto sintetico verbale nel libro
delle adunanze e delle deliberazioni. Ogni deliberazione del Consiglio
direttivo, con l'indicazione della data in cui e' stata presa e dei voti
favorevoli riportati, e' altresi' iscritta nel suddetto libro a fogli
progressivamente numerati, vistati e siglati dal Collegio Sindacale
prima dell'uso. Ogni verbale sarà firmato dal Presidente e dal
Segretario. Identiche formalità si devono esperire nel libro delle
adunanze e delle delibere dell'Assemblea. Copia delle delibere del
Consiglio e dell'Assemblea deve essere affissa all'albo della Sezione
e, ove manchi la sede, portato a conoscenza dei Soci tramite circolare.
Art. 20 - LIBRO
GIORNALE e LIBRO INVENTARIO
La sezione deve tenere,
oltre ai libri di cui sopra al precedente Art. 19:
a) - libro giornale,
con la registrazione cronologica delle operazioni di entrata ed uscita
di denaro, con indicazione
singola di ogni
operazione contabile. A giustificazione delle spese devono essere
conservati gli originali dei
documenti
relativi (lettere, telegrammi, fatture, ricevute, note, ecc.), con
l'autorizzazione al pagamento firmata
dal Presidente.
b) - libro inventario,
nel quale devono essere riportati tutti i beni mobili ed immobili di
proprietà della Sezione.
Come per i libri
Sociali, di cui all'art. 19, il libro giornale e il libro inventario
devono essere progressivamente
numerati,
vistati e siglati dal Collegio Sindacale prima dell'uso.
Art. 21 - LIBRI
SOCIALI FACOLTATIVI
La Sezione A.R.I. può
tenere altri libri sociali quando lo ritiene opportuno per lo
svolgimento delle sue attività, con le modalità comuni ai libri sociali
obbligatori, gia' viste agli art. 19 e 20.
CAPO IV - COLLEGIO SINDACALE
Art. 22 – ELEZIONI
Il Consiglio Sindacale
e' composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, eletti per
referendum fra i Soci effettivi in regola con il pagamento delle quote
sociali ed aventi il pieno godimento dei diritti sociali. I Sindaci
durano in carica due anni e possono essere rieletti. Le elezioni del
Collegio Sindacale avvengono contemporaneamente a quelle del Consiglio
Direttivo. E' compito degli stessi curare le elezioni prima della
scadenza del mandato.
Art. 23 – POTERI
Il Collegio Sindacale
esercita il controllo generale sulla amministrazione della Sezione e
sulla gestione Sociale, nonché sulle votazioni per referendum. In
particolare controlla l'organizzazione del referendum e lo scrutinio dei
voti per il quale può farsi assistere da uno o più Soci.
Art. 24 - VACANZA DEI
SINDACI
In caso di vacanza di un
sindaco, i Sindaci rimasti in carica provvedono alla sostituzione
nominando il candidato immediatamente successivo nelle graduatorie
formatesi al momento dell'elezione dei membri del Collegio Sindacale.
Nel caso che due o più soci abbiano lo stesso posto nella suddetta
graduatoria, viene nominato il Socio effettivo più anziano di età. In
assenza di candidati aventi diritto alla sostituzione, i Sindaci
indicono una Assemblea straordinaria nella quale si procede all'elezione
del Sindaco mancante. Il Sindaco cosi' nominato od eletto rimane in
carica fino allo scadere del periodo previsto per il Collegio stesso. In
caso di vacanza di due Sindaci il Consiglio Direttivo indice nuove
elezioni. I nuovi eletti restano anch'essi in carica fino allo scadere
del biennio.
Art. 25 - GRATUITA'
DELLE CARICHE SOCIALI
Tutte le cariche sociali
sono gratuite. Esse danno diritto al solo rimborso spese incontrate per
l'esecuzione di eventuali, particolari incarichi debitamente autorizzati
dal Consiglio Direttivo. L'importo massimo rimborsabile deve essere
stabilito all'atto del conferimento dell'incarico stesso.
CAPO V - VOTAZIONI E DELIBERE
Art. 26 - VOTAZIONI E
DELIBERE
Le votazioni avvengono
in Assemblea o per il Referendum.
Art. 27 - VOTAZIONI
PER IL REFERENDUM E IN ASSEMBLEA
Le votazioni per il
referendum sono indette dal Consiglio Direttivo o su voto dell'
Assemblea dei Soci; in questo ultimo caso il Consiglio Direttivo ha
l'obbligo di indire il referendum entro trenta giorni dal voto
assembleare. Il Consiglio Direttivo all'uopo trasmette a tutti i Soci,
aventi il pieno godimento dei diritti sociali e in regola con il
pagamento della quota sociale, apposita sotto il controllo dei Sindaci.
a) - le votazioni per il
referendum, diretto, segreto, personale, sono indette fra tutti i Soci
effettivi in regola con il
pagamento della
quota sociale al momento dell'espressione del voto, e subito prima
dell'inizio delle operazioni
di spoglio, ed
aventi il pieno godimento dei diritti di cui all' Art.5 per:
1) - la nomina dei
cinque membri del Consiglio Direttivo e dei tre membri più due supplenti
del Collegio
Sindacale;
2) - lo scioglimento
della Sezione;
3) - per la revisione e
modifica del presente Regolamento;
4) - per l'adozione di
qualsiasi altro provvedimento di vitale importanza per la Sezione
b) - tutte le altre
delibere non contemplate nel precedente paragrafo possono essere prese
dall'Assemblea dei Soci.
Art. 28 - CHIUSURA
DELLE VOTAZIONI
Qualora le votazioni per
Referendum avvengano a mezzo posta, a mezzo lettera semplice, le stesse
non possono chiudersi prima che siano trascorsi 25 giorni dalla data di
spedizione dell'ultima scheda. Entro il termine fissato per le votazioni
i Soci possono inviare a mezzo posta alla Sezione, la scheda con il loro
voto, oppure possono provvedere direttamente alla consegna manuale della
stessa nei giorni appositamente indicati dalla Sezione.
Art. 29 -
SORVEGLIANZA E SCRUTINIO
Per garantire la
regolarità del referendum, i Sindaci stabiliscono le modalità di
compilazione della scheda, ne dispongono la distribuzione ai Soci,
controllano le operazioni di scrutinio assistiti da uno o più Soci
effettivi. Di ogni referendum deve essere redatto verbale, firmato dai
Sindaci.
Art. 30 - PERCENTUALE
VOTANTI E VOTAZIONI
In prima convocazione
l'Assemblea dei Soci, Ordinaria o Straordinaria, può deliberare quando
sia presente il cinquanta per cento più uno (50%+1) dei Soci Effettivi
della Sezione intervenuti all'Assemblea di persona. La stessa
percentuale (50%+1) è richiesta per la validità delle deliberazioni.
Qualora tale percentuale
non sia raggiunta, si procede alla seconda convocazione che sarà fissata
per il giorno successivo. In questo caso, per la validità delle
deliberazioni è richiesta la maggioranza dei presenti e votanti.
Art. 31 - ORGANI
DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea Ordinaria e
Straordinaria designa il Presidente. In essa funge da Segretario il
Segretario di Sezione.
Art. 32 - VERBALE
ASSEMBLEA
Di ogni Assemblea deve
essere redatto verbale a cura del Segretario come previsto dall'art. 19
del presente Regolamento. Ogni verbale deve essere firmato dal
Presidente dell' Assemblea e dal Segretario.
Art. 33 - OBBLIGHI
DEL PRESIDENTE
Il nuovo Presidente
della Sezione, entro il termine massimo di 15 giorni dal risultato delle
elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, deve darne comunicazione
alla Sede centrale e al Comitato Regionale, prevedere e disporre per
tutti gli adempimenti conseguenti e di rito.
TITOLO II - RAPPRESENTANZA E FIRMA
Art. 34 – PRESIDENTE
Il Presidente
rappresenta la Sezione di fronte a terzi ed in giudizio.
Sottoscrive gli atti
sociali d'ordinaria amministrazione disgiuntamente dal Segretario;
mantiene i contatti con le Enti locali ivi compresi quelli dipendenti
dal Ministero delle Poste e Telecomunicazioni. Presiede le riunioni del
Consiglio Direttivo.
Il Vice Presidente
sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in caso di assenza di
quest'ultimo. Il Presidente rappresenta la Sezione in seno al Comitato
Regionale insieme con il rappresentante nominato dall'Assemblea come da
art. 12 ultimo comma del presente regolamento.
Art. 35 - SEGRETARIO
CASSIERE
Il Segretario-Cassiere è
responsabile dell' amministrazione della sezione, provvede a tutti gli
atti di corrispondenza ordinaria e li sottoscrive disgiuntamente dal
Presidente.
Provvede sulla base
delle delibere del Consiglio Direttivo, a quanto occorre all'assemblea
dei soci, alla dotazione della Sezione, esercita le funzioni di
segretario in seno all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria e nel
Consiglio Direttivo. E' altresì responsabile della contabilità della
sezione, ne risponde al Collegio Sindacale, e sottoscrive gli atti
relativi. Può essere delegato alla firma disgiuntamente da quella del
Presidente sul conto corrente bancario o postale.
Art. 36 - EFFICACIA
OBBLIGATORIA
Il presente Regolamento
è obbligatorio per tutti gli iscritti: dalla data della loro iscrizione
per i nuovi iscritti e dalla data di approvazione per i Soci attuali.
Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento allo Statuto
A.R.I. vigente, al Regolamento di Attuazione, al Regolamento del
Comitato Regionale. Del presente Regolamento dovrà esserne data copia a
tutti i Soci, nonché a tutti i nuovi iscritti.
Art. 37 - SANZIONI
DISCIPLINARI
I Soci morosi per un
periodo di due anni e coloro che si rendono imputabili di gravi colpe
verso la Sezione o verso l'A.R.I. sono deferiti, con delibera del
Consiglio Direttivo al Comitato Regionale che, dopo aver sentito gli
interessati, ed aver accertato la fondatezza dei fatti loro contestati,
può promuovere l'esclusione del Socio dall'A.R.I. presso il Consiglio
Direttivo Nazionale. L'eventuale esclusione del Socio comporta la
perdita di tutti i diritti sociali di cui all'art. 5.
Art. 38 -
SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE
In caso di scioglimento
della Sezione, i beni risultanti da inventario, ed ogni altra voce
attiva verranno devoluti, dopo la loro liquidazione, dal C.R.P.V.A. ad
altre Sezioni A.R.I. presenti sul territorio di sua competenza. In ogni
caso non si porta' mai procedere alla divisione dell' attivo fra i Soci. |